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27/01/11 - Responsabilità di un datore di lavoro per
lesioni personali colpose in danno di un lavoratore
L'imputazione si fonda nell'aver messo a disposizione dei
propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo
e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi
non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell'artt.
37, primo comma, e 38, primo comma, del D. L.vo n, 626/94):
in questo modo il datore di lavoro non impediva che il lavoratore,
introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella
zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo
incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo,
si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano
con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore a 40 giorni con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione
- Rigetto.
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