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27/01/11 - Responsabilità di un datore di lavoro per lesioni personali colpose in danno di un lavoratore

L'imputazione si fonda nell'aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell'artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del D. L.vo n, 626/94): in questo modo il datore di lavoro non impediva che il lavoratore, introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

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