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13/09/10 - Obbligo di presenza del preposto mentre si montano
i ponteggi.
La cassazione: il datore di lavoro risponde di un infortunio
occorso nel montaggio del ponteggio se non si è avvalso
della presenza di un preposto specializzato con l'incarico
di sovraintendere i lavori.
La sentenza fa riferimento alle prescrizioni dettate con il
D.P.R. 7/1/1956 n. 164, contenente le "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", ricollegandosi
alle successive, D.Lgs. 81/2008 n.81, che ha abrogato e recepito
il citato D.P.R. 164/1956.
Il datore di lavoro nel montaggio del ponteggio deve garantire
la presenza di un preposto incaricato a sovraintendere alle
operazioni di montaggio. Non è sufficiente a sopperire
a tale funzione la presenza in cantiere di un responsabile
alla sicurezza, poichè esso ha compiti diversi, in
base alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza
e salute sul lavoro; le operazioni devono essere eseguite
sotto la costante e diretta sorveglianza di un specifico preposto.
Il caso: L'amministratore unico di una società, ritenuto
colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in
pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è
stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente
sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso
alla Corte di Appello che ha però confermato la sentenza
di condanna.
Era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio
di un ponteggio in un cantiere edile, mentre erano in corso
i lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto
dal ponteggio dall'altezza del quarto piano dello stabile
ed ha riportato un trauma cranico e fratture e contusioni
multiple. Secondo l'accusa l'imputato aveva omesso di predisporre
misure idonee per garantire l'esecuzione in sicurezza dei
lavori e non si era curato della presenza di un preposto per
il controllo delle operazioni di montaggio del lavoratore.
Le decisioni della Corte di Cassazione:
L'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo,
fra la altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che
in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza.
Inoltre ha fatto presente che al momento dell'intervento della
ASL delegata a svolgere le indagini sull'accaduto il ponteggio
era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell'infortunio
era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche.
La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo
infondato. In merito alla ricostruzione dell'accaduto con
le riproduzioni fotografiche ha fatto osservare che "
se è vero che al momento dell'intervento dell'ASL delegata
a svolgere le indagini sull'accaduto il porteggio era stato
smontato, è anche vero che la documentazione fotografica
alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata
nell'immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione
esistente al momento dell'infortunio" per cui "
i dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette
foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto
ingiustificati oltre che genericamente proposti".
Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell'infortunio
era presente un responsabile della sicurezza la suprema Corte
ha concluso sostenendo che "non pertinente, rispetto
all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione
del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente
incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì
generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza
di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero,
ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione
dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo devono
essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del
preposto."
Il
Cantiere edile
I
Preposti
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