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13/09/10 - Obbligo di presenza del preposto mentre si montano i ponteggi.

La cassazione: il datore di lavoro risponde di un infortunio occorso nel montaggio del ponteggio se non si è avvalso della presenza di un preposto specializzato con l'incarico di sovraintendere i lavori.
La sentenza fa riferimento alle prescrizioni dettate con il D.P.R. 7/1/1956 n. 164, contenente le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", ricollegandosi alle successive, D.Lgs. 81/2008 n.81, che ha abrogato e recepito il citato D.P.R. 164/1956.
Il datore di lavoro nel montaggio del ponteggio deve garantire la presenza di un preposto incaricato a sovraintendere alle operazioni di montaggio. Non è sufficiente a sopperire a tale funzione la presenza in cantiere di un responsabile alla sicurezza, poichè esso ha compiti diversi, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro; le operazioni devono essere eseguite sotto la costante e diretta sorveglianza di un specifico preposto.

Il caso: L'amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermato la sentenza di condanna.
Era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, mentre erano in corso i lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall'altezza del quarto piano dello stabile ed ha riportato un trauma cranico e fratture e contusioni multiple. Secondo l'accusa l'imputato aveva omesso di predisporre misure idonee per garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori e non si era curato della presenza di un preposto per il controllo delle operazioni di montaggio del lavoratore.

Le decisioni della Corte di Cassazione:
L'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra la altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza.
Inoltre ha fatto presente che al momento dell'intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull'accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell'infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In merito alla ricostruzione dell'accaduto con le riproduzioni fotografiche ha fatto osservare che " se è vero che al momento dell'intervento dell'ASL delegata a svolgere le indagini sull'accaduto il porteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell'immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento dell'infortunio" per cui " i dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti".
Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell'infortunio era presente un responsabile della sicurezza la suprema Corte ha concluso sostenendo che "non pertinente, rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto."

Il Cantiere edile

I Preposti

 

 

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