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21/10/09 - Delega di Funzioni al Preposto: Il "capo"
resta responsabile?
La sentenza quì descritta chiarisce molto bene quali
sono i limiti della responsabilità del preposto e quali
del titolare dell'impresa. Infatti, anche se la sentenza tratta
l'igiene degli alimenti, per similitudine la si può
applicare alla sicurezza sul lavoro.
Il caso:
A causa di un black-out temporaneo i prodotti surgelati avevano
subito uno scongelamento con successivo ricongelamento. Sotto
processo l'amministratore delegato della società di
distribuzione di cui faceva parte il supermercato dove si
era verificato il fatto per l'ipotesi penale di commercializzazione
di prodotti di cattivo stato di conservazione.
La difesa e la decisione:
L'imputato si difendeva provando di avere conferito apposita
delega ad un preposto che gestisse l'unità commerciale
in questione.
La sentenza specifica che la delega - in caso di impresa di
dimensioni non modeste - esime da responsabilità il
vertice, solo quando la persona delegata risulta essere tecnicamente
qualificata e risultino, comunque, incontroversibilmente documentati
i presupposti e i contenuti specifici della delega. Con riguardo
all'ipotesi di black-out tecnico rilevano ad esempio l'attribuzione
del compito di diretta sorveglianza sull'igiene degli alimenti
e sui rischi tecnico connessi. Centrale è quindi l'adozione
di un criterio di effettività nell'individuazione del
soggetto titolare degli obblighi e realmente destinatario
dei poteri delegati allo svolgimento concreto delle predette
attività di prevenzione, nello specifico della sicurezza
sul lavoro, anche con l'avvenuta formazione.
Per consultare la sentenza CLICCA
QUI
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