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21/10/09 - Delega di Funzioni al Preposto: Il "capo" resta responsabile?

La sentenza quì descritta chiarisce molto bene quali sono i limiti della responsabilità del preposto e quali del titolare dell'impresa. Infatti, anche se la sentenza tratta l'igiene degli alimenti, per similitudine la si può applicare alla sicurezza sul lavoro.

Il caso:
A causa di un black-out temporaneo i prodotti surgelati avevano subito uno scongelamento con successivo ricongelamento. Sotto processo l'amministratore delegato della società di distribuzione di cui faceva parte il supermercato dove si era verificato il fatto per l'ipotesi penale di commercializzazione di prodotti di cattivo stato di conservazione.

La difesa e la decisione:
L'imputato si difendeva provando di avere conferito apposita delega ad un preposto che gestisse l'unità commerciale in questione.
La sentenza specifica che la delega - in caso di impresa di dimensioni non modeste - esime da responsabilità il vertice, solo quando la persona delegata risulta essere tecnicamente qualificata e risultino, comunque, incontroversibilmente documentati i presupposti e i contenuti specifici della delega. Con riguardo all'ipotesi di black-out tecnico rilevano ad esempio l'attribuzione del compito di diretta sorveglianza sull'igiene degli alimenti e sui rischi tecnico connessi. Centrale è quindi l'adozione di un criterio di effettività nell'individuazione del soggetto titolare degli obblighi e realmente destinatario dei poteri delegati allo svolgimento concreto delle predette attività di prevenzione, nello specifico della sicurezza sul lavoro, anche con l'avvenuta formazione.

Per consultare la sentenza CLICCA QUI

 

 

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