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16/11/09 - Linee Guida Igiene dei prodotti alimentari: in
regola entro il 31 dicembre 2009
Si ricorda che i regolamenti n. 852 e n. 853 del 2004 sono
entrati in vigore il 1° gennaio 2006 e tutte le attività
commerciali (import/export, ingrosso, dettaglio, pubblici
esercizi) devono risultare in regola con le nuove disposizioni
entro il prossimo 31 dicembre.
Anche se non sussiste alcun obbligo – per le attività
in corso – di rinnovare i titoli autorizzatori, appare
più che opportuno cogliere l’occasione per invitare
gli operatori ad esaminare con attenzione la documentazione
in proprio possesso, in alcuni casi vecchia anche di decenni,
al fine – eventualmente – di aggiornare la descrizione
delle attività svolte, l’elenco delle attrezzature
in dotazione e, se del caso, ricontrollare anche la planimetria
dei locali.
Si stima comunque opportuno ricordare – di seguito –
i principali chiarimenti introdotti con le vecchie Linee guida,
che saranno riconfermati nelle nuove Linee.
Le Linee guida predisposte dal Ministero della Salute per
l’applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 hanno
l’obiettivo di fornire precise indicazioni sulle norme
generali di igiene dei prodotti alimentari sia agli operatori
del settore che agli stessi Organi di controllo
Tali Linee illustrano alcune parti del Regolamento n. 852
che consentono agli Stati membri di mantenere o di adottare
disposizioni specifiche adeguate alle singole realtà,
sempre nel rispetto della normativa comunitaria. Le ASL, sulla
base delle indicazioni ministeriali ed attraverso i loro servizi
medici e veterinari, hanno il compito di verificare la corretta
applicazione della normativa comunitaria.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
Produzione Primaria.
Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria,
comprendendovi le attività di trasporto, magazzinaggio,
manipolazione e trasporto degli animali vivi, in quanto operazioni
associate ai prodotti primari.
Per definire l’ambito di applicazione del regolamento
n. 852 nel contesto della produzione primaria, si indicano
i seguenti settori:
- produzione, coltivazione di prodotti vegetali (semi, frutti),
comprese le operazioni di trasporto e stoccaggio e manipolazioni
che, tuttavia, non ne alterino in maniera sensibile la natura;
- produzione ed allevamento di animali, compreso il oro trasporto
agli stabilimenti di macellazione;
- produzione ed allevamento di lumache in azienda e loro eventuale
trasporto;
- produzione di latte crudo e suo stoccaggio nell’allevamento
di produzione;
- produzione e raccolta di uova, escluso l’imballaggio;
- pesca e manipolazione dei prodotti della pesca senza che
ne venga alterata la natura;
- produzione, allevamento e raccolta di prodotti di acquacoltura
ed il loro trasporto;
- produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi
vivi e loro trasporto;
- tutte le attività connesse all’apicoltura,
escluse le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda
(es.: imballaggio di miele);
- raccolta di funghi, tartufi e bacche e loro trasporto.
Le suddette tipologie d’attività necessitano
di registrazione/denuncia di inizio attività (DIA),
proprio ex Regolamento n. 852/2004.
Ambito locale
Il regolamento n. 852 non si applica nel caso di fornitura
diretta di un piccola quantità di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale o nel caso di dettaglianti
locali che riforniscono direttamente il consumatore.
Sempre con riferimento all’ambito locale si ritiene
necessario indicare alcuni chiarimenti relativi alle seguenti
definizioni:
- Fornitura diretta: da notare la diversa dizione utilizzata
rispettivamente dal regolamento 852/2004 e dal regolamento
853/2004: da un lato si utilizza il termine dettaglianti locali,
mentre dall’altro si parla di laboratori annessi ad
esercizi di commercio al dettaglio (nel testo inglese si parla
di esercizi commerciali al dettaglio). In entrambi i casi
è possibile destinare direttamente i prodotti alla
vendita presso un esercizio commerciale, anche se questo non
rielabora i prodotti.
- Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione
degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o
di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di
distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende
e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione
analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati
e i punti di vendita all’ingrosso.
- Livello locale: si intende il territorio della provincia
su cui insiste l’azienda ed il territorio delle province
contermini.
- Fornitura di piccoli quantitativi: cessione occasionale
e su richiesta del consumatore finale di prodotti primari
dell’azienda, purché si tratti di attività
marginale rispetto all’attività principale;
2. REGISTRAZIONE/DIA
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto,
magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a
registrazione/DIA, se non è prevista la procedura di
riconoscimento, ai sensi del Reg. 853/2004.
Ogni operatore del settore alimentare è, dunque, tenuto
alla notifica all’autorità competente, per la
registrazione, di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo.
Non è richiesta alcuna ispezione preventiva.
La notifica predisposta dall’operatore viene indirizzata
all’ASL competente in relazione alla sede dell’azienda.
Ogni Regione approverà una propria modulistica in relazione
alle esigenze del territorio.
Modalità applicativa della notifica per l’inizio
di nuove attività o per le modifiche sostanziali (strutturali
o di tipologia) di attività esistenti
Dopo l’invio della notifica da parte dell’operatore,
l’ASL effettua la registrazione con le modalità
previste da ogni Regione e l’operatore del settore alimentare
può dare immediatamente inizio alla sua attività.
Per poter procedere alla notifica è necessaria una
dichiarazione del titolare dell’attività, che
attesti la sussistenza dei requisiti minimi previsti dal Reg.
852/2004 e dalle normative specifiche, in funzione del tipo
di attività esercitata; la suddetta notifica deve essere,
inoltre, accompagnata da una relazione tecnica e da una planimetria
dei locali.
Sarà compito dell’ASL verificare la veridicità
delle autocertificazioni prodotte dagli operatori. Nel caso
in cui il Dipartimento di prevenzione della ASL dovesse ritenere
false le dichiarazioni rilasciate dall’operatore, lo
stesso Dipartimento procederà alla denuncia, ai sensi
del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere registrate tutte
le attività soggette a tale obbligo, ai sensi del Reg.
852/2004.
Comunicazione relativa ai mezzi di trasporto di prodotti alimentari
Le Regioni e le Province autonome stabiliscono autonomamente
le modalità di notifica, a condizione che si raggiungano
gli obiettivi della presente intesa.
3. RICONOSCIMENTO
La più complessa procedura del riconoscimento viene
prevista all’art. 6, comma 3, del Reg. n. 852/2004,
che testualmente recita:
“Art. 6 – c. 3 – Tuttavia, gli operatori
del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti
siano riconosciuti dall’autorità competente,
successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento
é prescritto:
a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro
in cui lo stabilimento e situato; b) a norma del regolamento
(CE) n. 853/2004 o c) da una decisione adottata secondo la
procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.”
Ciò premesso, le nuove Linee guida precisano che le
attività di produzione, commercio e deposito di additivi
alimentari dovranno essere soggette a procedura di riconoscimento.
4. DEROGHE
Coloro che intendono fare domanda di deroga devono preventivamente
esaminare i Regolamenti nn. 852 e 853, per poi presentare
al Ministero la richiesta solamente in caso di effettiva necessità.
Presumibilmente le deroghe riguarderanno principalmente i
“prodotti tradizionali”.
Per prodotti tradizionali si intendono quegli alimenti che,
per ragioni storiche e di produzione, vengono prodotti in
un determinato Paese.
Gli operatori che intendono chiedere una deroga devono inviare
una domanda al Ministero della Salute – Dipartimento
per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e
la Sicurezza Alimentare – per il tramite delle Regioni
che esprimono un proprio e preventivo parere.
La domanda deve contenere:
- una breve descrizione dei requisiti per i quali è
richiesta la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti;
- qualsiasi altra informazione utile.
5. AMBITI PARTICOLARI DI SEMPLIFICAZIONE
Le tabaccherie, dietro presentazione di apposita istanza,
possono effettuare la vendita di prodotti che rientrano nella
tabella speciale per tabaccai, tra cui sono compresi i pastigliaggi
vari. Ai sensi dei Regolamenti n. 178/2002 e n. 852/2004 il
tabaccaio è un operatore del settore alimentare ed,
in quanto tale, è soggetto alle responsabilità
che ne derivano.
Al fine di un corretto esercizio della propria attività,
le tabaccherie e tutte le attività non ancora registrate
ex Reg. n. 852/2004, giornalai, distributori carburanti, ecc.)
che vendono prodotti alimentari non deperibili, dovrebbero
adempiere alle seguenti indicazioni:
- registrarsi secondo le modalità stabilite da ogni
singola Regione o Provincia autonoma;
- avere conoscenza generale delle norme d’igiene ;
- mantenere le registrazioni degli acquisti per un periodo
adeguato.
6. MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA
Il Regolamento n. 852/2004 promuove la divulgazione di manuali
di corretta prassi igienica, che facilitano la formazione
degli operatori del settore alimentare mediante l’illustrazione
delle norme generali di igiene e dei principi della metodologia
di autocontrollo HACCP.
I manuali sono redatti dalle Associazioni di categoria; in
alcuni casi è prevista la collaborazione dei settori
della Pubblica amministrazione deputati al controllo ufficiale.
La richiesta di valutazione di conformità dei manuali
deve essere inviata al Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali che a sua volta trasmette il manuale
all’Istituto Superiore di Sanità, alle Regioni
ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministero ha, inoltre, il compito di trasmettere il manuale
alle Associazioni di categoria e dei consumatori che hanno
chiesto di partecipare alla valutazione di conformità.
Le Associazioni che intendono partecipare al processo di valutazione
dei manuali devono informarne il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’accordo sulla Gazzetta Ufficiale; coloro che dopo
tale data intendono partecipare a tale processo sono tenute
ad informarne il suddetto Ministero entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Nel caso in cui il manuale dovesse essere modificato, il Ministero
comunica al proponente le correzioni da apportare; il proponente
si dovrà poi adoperare per trasmettere nuovamente il
manuale modificato secondo le prescrizioni ministeriali.
Il manuale “una volta dichiarato conforme” viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
con un apposito avviso di conformità. Sarà così
pronto per essere pubblicato anche dall’Associazione
di categoria proponente con il proprio logo e la dicitura
“redatto in conformità del Regolamento 852/2004”.
Un copia del manuale, depositata presso il Ministero, sarà
inserita in un elenco contenente i “manuali conformi”.
Alcuni di questi manuali saranno invece pubblicati in versione
integrale, previa espressa autorizzazione dell’Associazione.
Appare infine opportuno precisare che i manuali di corretta
prassi conformi alla normativa previgente devono essere nuovamente
validati.
7. FORMAZIONE
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare un’idonea
formazione del personale, con particolare attenzione all’igiene
alimentare, alle misure di autocontrollo, nonché ai
principi HACCP del settore alimentare.
Il personale deve essere al corrente dei rischi e dei punti
critici delle varie fasi di produzione, stoccaggio, trasporto,
delle misure correttive da adottare nonché delle misure
di prevenzione.
Il personale deve avere la possibilità di consultare
la documentazione.
Le Associazioni hanno, inoltre, la possibilità di diffondere
manuali di buona prassi igienica.
Le Autorità di controllo hanno, infine, il compito
di verificare l’effettiva formazione del personale e
l’eventuale documentazione relativa alle iniziative
intraprese per la formazione del personale
Per vedere il programma HACCP CLICCA
QUI
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