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12/12/08 - ACCORDO IN MATERIA DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA
REGIONE VENETO
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 236 dell'8 ottobre 2008 il Provvedimento 18 settembre 2008
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
l'Accordo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza
contenente le
"Procedure per gli accertamenti sanitari
in assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'inculumità
e la salute di terzi".
L'accordo è stato perfezionato ai sensi dell'articolo
8, comma 2, dell'Intesa in materia di accertamento in assenza
di tossicodipendenza approvata in una precedente seduta della
stessa Conferenza in data 30 ottobre 2007 che stabiliva, come
noto, l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere al medico
competente gli accertamenti sanitari del caso (test i cui
costi sono a carico del datore di lavoro), prima di adibire
un lavoratore all'espletamento delle mansioni specificate
di seguito, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato,
allo scopo di pervenire, a garanzia della salute e sicurezza
dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa
condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti
e psicotrope da parte degli stessi lavoratoti (tra queste
mansioni rientrano, ad esempio, i conducenti di veicoli stradali
per i quali è richiesto il possesso della patente di
guida categoria C, D, E; manovratori di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra
e di monorotaie; gli addetti alla guida di macchine di movimentazione
terra e merci, quali ad esempio carrelli elevatori, autogru,
trattori, speedy, pale meccaniche, gru a cavaliere gommate,
ecc.)
Con il Provvedimento del 18 settembre 2008 sono definite le
modalità e le procedure per l'effettuazione degli accertamenti
dei lavoratori di cui trattasi, anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 (Testo
unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede l'obbligo
per il medico competente di accertare, durante le visite mediche
preventive, periodiche e per il cambio di mansione, anche
l'assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le mansioni sono quelle inerenti le attività di trasporto
(art. 1, c. 1) e anche quelle comprese nell'elenco di seguito;
al riguardo la Regione Veneto con propria nota prot. 99316
del 22 febbraio u.s. ritiene che la formulazione utilizzata
al punto 2 lettera n) dell'allegato "addetti alla guida
di macchine di movimentazione terra e merci" possa comprendere
anche i guidatori di carrelli elevatori in azienda ed estendersi,
altresì, ai lavoratori addetti ai carrelli con guida
non a bordo.
Il datore di lavoro, qualunque sia il tipo di rapporto di
lavoro instaurato, dovrà pertanto prima di adibire
un lavoratore all'espletamento delle mansioni su richiamate,
e successivamente di norma con periodicità annuale
(art. 5, c. 1), richiedere al medico competente gli accertamenti
sanitari necessari per verificare l'assenza di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti; a tal fine il datore
di lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori
interessati che rientrano nelle mansioni oggetto del decreto.
Il testo approvato dalle Regioni, nell'attuale impostazione
impone notevoli responsabilità e compiti specifici
complessi, da svolgere in gran parte dal medico competente;
sono in corso chiarimenti con il Ministero del lavoro che
integreranno le procedure dello stesso Accordo.
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI
PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI.
1. Attività
per le quali è richiesto un certificato di abilitazione
per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927,
e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento
mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di
cui al DPR 30 dicembre 1970 n. 1450 e s.m.)
2. Mansioni inerenti le attività
di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto
il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli
per i quali è richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio
di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni
e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività
di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati
di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione
della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento
e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale
di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazoni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori ed addetto agli scambi
di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra
e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta
e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè
il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore
e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre
ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra
e merci.
3. Funzioni operative proprie degli
addetti e dei reponsabili della produzione, del confezionamento,
della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
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