.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

TORNA ALLA PAGINA DELLE NEWS LEGISLATIVE

12/12/08 - ACCORDO IN MATERIA DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA REGIONE VENETO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2008 il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'Accordo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza contenente le

"Procedure per gli accertamenti sanitari in assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'inculumità e la salute di terzi".
L'accordo è stato perfezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'Intesa in materia di accertamento in assenza di tossicodipendenza approvata in una precedente seduta della stessa Conferenza in data 30 ottobre 2007 che stabiliva, come noto, l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso (test i cui costi sono a carico del datore di lavoro), prima di adibire un lavoratore all'espletamento delle mansioni specificate di seguito, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, allo scopo di pervenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratoti (tra queste mansioni rientrano, ad esempio, i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E; manovratori di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, quali ad esempio carrelli elevatori, autogru, trattori, speedy, pale meccaniche, gru a cavaliere gommate, ecc.)
Con il Provvedimento del 18 settembre 2008 sono definite le modalità e le procedure per l'effettuazione degli accertamenti dei lavoratori di cui trattasi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede l'obbligo per il medico competente di accertare, durante le visite mediche preventive, periodiche e per il cambio di mansione, anche l'assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le mansioni sono quelle inerenti le attività di trasporto (art. 1, c. 1) e anche quelle comprese nell'elenco di seguito; al riguardo la Regione Veneto con propria nota prot. 99316 del 22 febbraio u.s. ritiene che la formulazione utilizzata al punto 2 lettera n) dell'allegato "addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci" possa comprendere anche i guidatori di carrelli elevatori in azienda ed estendersi, altresì, ai lavoratori addetti ai carrelli con guida non a bordo.
Il datore di lavoro, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, dovrà pertanto prima di adibire un lavoratore all'espletamento delle mansioni su richiamate, e successivamente di norma con periodicità annuale (art. 5, c. 1), richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari necessari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; a tal fine il datore di lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori interessati che rientrano nelle mansioni oggetto del decreto.

Il testo approvato dalle Regioni, nell'attuale impostazione impone notevoli responsabilità e compiti specifici complessi, da svolgere in gran parte dal medico competente; sono in corso chiarimenti con il Ministero del lavoro che integreranno le procedure dello stesso Accordo.

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI.

1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n. 1450 e s.m.)
2. Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazoni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori ed addetto agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3. Funzioni operative proprie degli addetti e dei reponsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

 

 

| home | | carrello | chi siamo | condizioni di vendita | news | contatti | mappa sito | lavora con noi |