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13/07/09 - "L'imprenditore è responsabile anche
in presenza dell'addetto alla sicurezza"
10 luglio 2009. Sentenza della Cassazione: nei cantieri edili
l'incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata
e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali.
Senza questi requisiti minimi, il titolare è sempre
chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio
MILANO - Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza
sui cantieri per cancellare tutte le responsabilità
del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la sentenza
decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori,
la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello
di Milano nei confronti del titolare di una società
di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte
di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno
sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile
della sicurezza non è di per sé motivo sufficiente
per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale
incidente.
In particolare, se è vero che l'imprenditore può
delegare ad altri i suoi doveri di "osservanza e sorveglianza"
delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non può
essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una "persona
tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche
e dei relativi poteri decisionali e di intervento". In
sostanza: se l'incaricato non possiede dei "requisiti
minimi", la sua attività è come se non
ci fosse e le responsabilità restano interamente a
carico del proprietario della ditta. La delega, inoltre, deve
risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal
destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio,
il cantiere stradale non era segnalato in modo da "garantire
l'incolumità dei lavoratori": un omissione che,
secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio
da parte di un camion.
La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni
che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi
titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale
circa i rischi inerenti all'attività svolta, adottando
nel contempo le opportune misure precauzionali. Le disposizioni,
poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per
evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni. Il "capo"
ha l'obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed
effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata
correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza
problemi.
Fonte: INAIL
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