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08/04/10 - Responsabilità dell'RSPP dopo l'introduzione dei requisiti professionali

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza n° 1834 del 15 gennaio 2010:
L'RSPP risponde di lesioni colpose in caso di infortunio.

La sentenza specifica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
In qusto caso, poichè l'RSPP non poteva non sapere l'erronea movimentazione dei carichi che avveniva all'interno dell'azienda, è quindi responsabile di ciò che è accaduto.
Infatti la sentenza specifica che, la normativa ha comportato in via interpretativa una modifica della della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia di datore di lavoro, possa, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Per consultare la sentenza CLICCA QUI

 

 

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