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08/04/10 - Responsabilità dell'RSPP dopo l'introduzione
dei requisiti professionali
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza n°
1834 del 15 gennaio 2010:
L'RSPP risponde di lesioni colpose in caso di infortunio.
La sentenza specifica che il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta
di consulente del datore di lavoro i risultati dei suoi studi
e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi
altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti
propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza
che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente
è chiamato comunque a rispondere.
In qusto caso, poichè l'RSPP non poteva non sapere
l'erronea movimentazione dei carichi che avveniva all'interno
dell'azienda, è quindi responsabile di ciò che
è accaduto.
Infatti la sentenza specifica che, la normativa ha comportato
in via interpretativa una modifica della della suddetta figura,
nel senso che il soggetto designato "responsabile del
servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo
ferma la posizione di garanzia di datore di lavoro, possa,
ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa,
essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio,
ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad
una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo
di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema
elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie
iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Per consultare la sentenza CLICCA
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