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08/03/10 - Sentenza Consiglio di Stato Sez VI del 4 febbraio
2010 n° 514
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortunio - Rischio improprio - Attività
prodromica e strumentale al lavoro - Indennizzabilità
- Condizioni - Caduta ricollegabile all'ambiente di lavoro
o alle modalità della prestazione - Pavimentazione
insidiosa - Assenza di particolari situazioni di pericolo
- Livello minimo di attenzione - Fattispecie.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste anche
nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso,
cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro
svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica
e strumentale e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento
di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale
carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento
che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione
di lavoro il carattere di normalità o tipicità
del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro
è configurabile anche nel caso di incidente occorso
durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass.
civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417). E' tuttavia pur
sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni
rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità
della prestazione lavorativa, come è dato per esempio
registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della
pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è
costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della
sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav.,
7 aprile 2000, n. 4433). In assenza di particolari fonti di
pericolo, deve invece ritenersi sufficiente un livello assolutamente
minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione (fattispecie
relativa ad un infortunio occorso lungo le scale dell'azienda,
in assenza di dispositivi antisdrucciolo: le scale erano tuttavia
prive di condizioni tali da rendere insicuro il transito delle
persone, quali: gradini consunti, presenza di sostanze scivolose,
presenza eccezionale di ostacoli). Pres. Barbagallo, Est.
Garofoli - M.A. (avv. Cecinato) c. INPS (avv.ti Lanzetta e
Tita) - (Conferma TAR PUGLIA, Lecce n. 6189/2003). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 4 febbraio 2010, n. 514
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