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24/05/10 - Sentenza n° 7267 del 23 febbraio 2010.
Nella sentenza, che colpevolizza il lavoratore che compie
un'azione imprevedibile, si ribadisce l'innocenza dell'RSPP.
Nella sentenza si legge: la scelta del lavoratore e del suo
collega di accellerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo
utilizzo da parte di altri, di usare in modo improprio il
carrello elevatore, doveva essere considerata una iniziativa
del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcune prevedibilità.
Tali conclusioni non contraddicono la consolidata giurisprudenza
che individua nella condotta impudente del lavoratore una
vera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte
dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza
da parte di dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni
da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a
"confidenze" nello svolgimento delle loro attività
tali da esporli a rischio infortunio.
Ma tali condotte sono del tutto prevendibili e pertanto le
misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente
prendere in considerazione la possibilità che siano
tenute, durante le attività lavorative, condotte in
violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità
del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una
condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione,
la responsabilità.
Ma quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta
dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio
che determina non è governabile, tanto da conferire
forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due
lavoratori (tra cui la vittima).
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