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24/05/10 - Sentenza n° 7267 del 23 febbraio 2010.

Nella sentenza, che colpevolizza il lavoratore che compie un'azione imprevedibile, si ribadisce l'innocenza dell'RSPP.

Nella sentenza si legge: la scelta del lavoratore e del suo collega di accellerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata una iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcune prevedibilità.
Tali conclusioni non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta impudente del lavoratore una vera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte di dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a "confidenze" nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio infortunio.
Ma tali condotte sono del tutto prevendibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità.
Ma quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima).

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