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18/01/10 - Sentenza Corte di Cassazione: sicurezza macchine

L a sentenza della Corte di Cassazione n°42500/09, ha ribadito che la sicurezza delle macchine nell’attività lavorativa deve essere garantita sempre, così da evitare eventi lesivi dei singoli lavoratori a causa di negligenza e/o imprudenza e che la loro “eccessiva confidenza” con l’utilizzo delle macchine cui sono addetti possa essere causa di distrazioni dannose per la loro incolumità.

Nel caso della sentenza una addetta alla macchina curvatubi si era infortunata riportando l’amputazione parziale di un dito della mano.
I n sede di appello si era ritenuto responsabile del fatto il direttore di produzione e tecnico dell’azienda perché in quanto responsabile antinfortunistico non aveva provveduto al controllo degli organi della macchina così come richiesto in tema di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo per lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..

L’imputato allora aveva presentato ricorso in cassazione, per tre motivi:

1) Esclusiva responsabilità della lavoratrice per comportamento estraneo al processo produttivo e quindi imputabile a lei per sua negligenza
2) Mancata convocazione del responsabile alle riunioni periodiche in tema di prevenzione dai rischi, con conseguente sua assenza alle stesse
3) Mancanza di capacità di spesa

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato i motivi riportati e dichiarato infondato il ricorso.
Primo motivo di ricorso: la Corte ha dichiarato che la condotta negligente della lavoratrice non le poteva essere imputata perché:” le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste per evitare le conseguenze di condotte negligenti od imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista per evitare che la troppa confidenza con la macchina porti effetti lesivi dell’incolumità dell'addetto e se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.

Secondo motivo: i giudici lo hanno rigettato spiegando che è onere del responsabile, “direttore di produzione”, chiedere di partecipare alle riunioni di discussione ed aggiornamento in tema di prevenzione delle macchine, necessaria per evitare eventi infortunistici a danno dei lavoratori.
Terzo motivo: la Corte ha precisato che il potere di spesa in capo al responsabile è certo ed appurato, ma nel caso considerato la spesa per proteggere la macchina era di entità irrisoria, tale da non poter essere accolta come motivo di ricorso.

 

 

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