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18/01/10 - Sentenza Corte di Cassazione: sicurezza macchine
L a sentenza della Corte di Cassazione n°42500/09, ha
ribadito che la sicurezza delle macchine nell’attività
lavorativa deve essere garantita sempre, così da evitare
eventi lesivi dei singoli lavoratori a causa di negligenza
e/o imprudenza e che la loro “eccessiva confidenza”
con l’utilizzo delle macchine cui sono addetti possa
essere causa di distrazioni dannose per la loro incolumità.
Nel caso della sentenza una addetta alla macchina curvatubi
si era infortunata riportando l’amputazione parziale
di un dito della mano.
I n sede di appello si era ritenuto responsabile del fatto
il direttore di produzione e tecnico dell’azienda perché
in quanto responsabile antinfortunistico non aveva provveduto
al controllo degli organi della macchina così come
richiesto in tema di prevenzione e protezione dai rischi,
condannandolo per lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..
L’imputato allora aveva presentato ricorso in cassazione,
per tre motivi:
1) Esclusiva responsabilità della lavoratrice per
comportamento estraneo al processo produttivo e quindi imputabile
a lei per sua negligenza
2) Mancata convocazione del responsabile alle riunioni periodiche
in tema di prevenzione dai rischi, con conseguente sua assenza
alle stesse
3) Mancanza di capacità di spesa
I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato i motivi
riportati e dichiarato infondato il ricorso.
Primo motivo di ricorso: la Corte ha dichiarato che la condotta
negligente della lavoratrice non le poteva essere imputata
perché:” le misure di prevenzione antinfortunistica
sono previste per evitare le conseguenze di condotte negligenti
od imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi
motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è
prevista per evitare che la troppa confidenza con la macchina
porti effetti lesivi dell’incolumità dell'addetto
e se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non
per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta
non essendo imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente
agli organi motori della macchina”.
Secondo motivo: i giudici lo hanno rigettato spiegando che
è onere del responsabile, “direttore di produzione”,
chiedere di partecipare alle riunioni di discussione ed aggiornamento
in tema di prevenzione delle macchine, necessaria per evitare
eventi infortunistici a danno dei lavoratori.
Terzo motivo: la Corte ha precisato che il potere di spesa
in capo al responsabile è certo ed appurato, ma nel
caso considerato la spesa per proteggere la macchina era di
entità irrisoria, tale da non poter essere accolta
come motivo di ricorso.
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