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27/08/10 - Sentenza 26762/2010: oblazione speciale nei reati
antinfortunistici.
Nella sentenza della Cassazione penale del 12 luglio 2010
n°26762, si prende in considerazione l'ipotesi di ammettere
l'oblazione speciale (art.162 bis c.p.), causa di estinzione
di reato, nelle violazioni in materia di norme antinfortunistiche.
In diritto penale l'oblazione è ricompresa tra le
cause stintive del reato; si distingue in semplice (art 162
bis c.p.) e speciale: la prima applicabile nelle contravvenzioni,
la seconda nei reati puniti alternativamente con arresto o
ammenda, essendo subordinata al giudizio discrezionale del
giudice sulla cessazione delle conseguenze dannose e/o pericolose
della fattispecie di reato contestata.
Il fatto in sentenza si riferisce al legale rappresentante
di due società, nonchè datore di lavoro, imputato
di numerose violazioni in materia di prevenzione infortuni
e igiene del lavoro, a seguito di un controllo eseguito dai
Vigili del Fuoco presso la sede societaria.
Le violazioni riscontrate dalle Autorità
riguardavano varie violazioni in materia antinfortunistica:
1. uscite di emergenza chiuse con lucchetti e con materiale
di ostacolo al passaggio;
2. mancanza di segnaletica di sicurezza negli ambienti adibiti
a luogo di lavoro;
3. mancanza di illuminazione sussidiaria, utilizzabile in
caso di emergenza;
4. rete idrica antincendio inefficiente perchè priva
di acqua;
5. mancata redazione del DVR;
6. inadeguata ed insufficiente formazione dei lavoratori in
materie di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento alla normativa antincendio.
Per tali violazioni il datore di lavoro,
già condannato in I e II grado di giudizio, proponeva
ricorso in Cassazione motivandolo con la possibilità
di essere ammesso all'oblazione speciale a seguito della cospicua
documentazione depositata agli atti.
I giudici hanno rigettato il ricorso, giudicandolo
infondato in quanto l'oblazione speciale è subordinata
sia al giudizio discezionale del giudice sull'accertamento
dell'eliminazione delle conseguenze dannose e di altri elementi
ostativi (recidive e reiterazioni) sia alla gravità
del fatto così come specificato nell'intero srt. 133
c.p. "gravità di reato: valutazione agli effetti
della pena".
Nel giudizio definitivo i giudici hanno considerato, secondo
l'ordinamento giurisprudenziale prevalente, che il mancato
ripristino delle condizioni di legge, o per meglio specificare,
il difetto di prova della cessazione delle conseguenze dannose
costituisce un impedimento all'operatività della oblazione
quale causa di estinzione del reato e quindi non può
essere applicata al caso di specie.
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