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27/08/10 - Sentenza 26762/2010: oblazione speciale nei reati antinfortunistici.

Nella sentenza della Cassazione penale del 12 luglio 2010 n°26762, si prende in considerazione l'ipotesi di ammettere l'oblazione speciale (art.162 bis c.p.), causa di estinzione di reato, nelle violazioni in materia di norme antinfortunistiche.

In diritto penale l'oblazione è ricompresa tra le cause stintive del reato; si distingue in semplice (art 162 bis c.p.) e speciale: la prima applicabile nelle contravvenzioni, la seconda nei reati puniti alternativamente con arresto o ammenda, essendo subordinata al giudizio discrezionale del giudice sulla cessazione delle conseguenze dannose e/o pericolose della fattispecie di reato contestata.

Il fatto in sentenza si riferisce al legale rappresentante di due società, nonchè datore di lavoro, imputato di numerose violazioni in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, a seguito di un controllo eseguito dai Vigili del Fuoco presso la sede societaria.

Le violazioni riscontrate dalle Autorità riguardavano varie violazioni in materia antinfortunistica:
1. uscite di emergenza chiuse con lucchetti e con materiale di ostacolo al passaggio;
2. mancanza di segnaletica di sicurezza negli ambienti adibiti a luogo di lavoro;
3. mancanza di illuminazione sussidiaria, utilizzabile in caso di emergenza;
4. rete idrica antincendio inefficiente perchè priva di acqua;
5. mancata redazione del DVR;
6. inadeguata ed insufficiente formazione dei lavoratori in materie di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio.

Per tali violazioni il datore di lavoro, già condannato in I e II grado di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione motivandolo con la possibilità di essere ammesso all'oblazione speciale a seguito della cospicua documentazione depositata agli atti.

I giudici hanno rigettato il ricorso, giudicandolo infondato in quanto l'oblazione speciale è subordinata sia al giudizio discezionale del giudice sull'accertamento dell'eliminazione delle conseguenze dannose e di altri elementi ostativi (recidive e reiterazioni) sia alla gravità del fatto così come specificato nell'intero srt. 133 c.p. "gravità di reato: valutazione agli effetti della pena".
Nel giudizio definitivo i giudici hanno considerato, secondo l'ordinamento giurisprudenziale prevalente, che il mancato ripristino delle condizioni di legge, o per meglio specificare, il difetto di prova della cessazione delle conseguenze dannose costituisce un impedimento all'operatività della oblazione quale causa di estinzione del reato e quindi non può essere applicata al caso di specie.

 

 

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